Art. 3.
(Accertamento delle condizioni terminali).

      1. L'accertamento delle condizioni terminali è effettuato da un medico competente nelle tecniche di rianimazione designato dall'azienda sanitaria locale del luogo di degenza dell'infermo, su concorde parere del primario anestesiologo della stessa azienda, direttamente o su richiesta di altro medico, ove questi abbia in cura l'infermo.
      2. L'accertamento delle condizioni terminali non dispensa il medico che l'ha in cura dal dovere di assistere l'infermo.